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Obbligo Di Informazione

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°°°Università Degli Studi Di Milano Bicocca°°° -Scienze del turismoDiritto del turismo

OBBLIGO DI INFORMAZIONE DELL’AGENTE CIRCA I DOCUMENTI E LE FORMALITA’ PER L’ESPATRIO

Obbligo di informazione dell’agente circa i documenti e le formalità per l’espatrio
Primo caso: Secondo caso:
 GIUDICE DI PACE DI TRIESTE  GIUDICE DI PACE DI TRENTO sentenza dell’11 dicembre 2002 sentenza del 10 dicembre 2002 Giud. Sampaolesi – Andreotti e Fassih c. Giud. Ercolessi - Derkovic e Veljko c. Sole Neve s.r.l. Sinfonia Viaggi s.r.l., Buon Viaggio s.p.a., Francorossso International s.p.a.
 Obbligazioni e contratti – Contratto di


viaggio – Obbligazioni a carico dell’agenzia – Obbligo di informazione

Obbligazioni e contratti – Contratto di viaggio – Obbligazioni a carico dell’agenzia – Obbligo di informazione L. 27 dicembre 1977, n. 1084; D.Lgs n. 111/1995; Art. 1703 ss.c.c. L’agenzia di viaggi, nel caso di vendita di un pacchetto tutto compreso a un cittadino extra-europeo, non è tenuta espressamente all’obbligo di informazione sulle condizioni di viaggio in tema di passaporto e visto, statuito dall’art. 8, D.Lgs n 111/1995, essendo richiesta la qualità di cittadino di Stato menbro dell’Unione Europea, ma è tenuta alla generale disciplina della responsabilità precontrattuale, come prevista e disciplinata dall’ art. 1337 cc.



 L. 27 dicembre 1977, n. 1084; D.Lgs n.

111/1995; Art. 1703 ss.c.c. Tra gli obblighi di diligenza e di buona fede nell’esecuzione del contratto a carico dell’agenzia di viaggi rientra quello di informare i clienti, appartenenti e non appartenenti agli stati menbri dell’ Unione Europea, dell’esistenza di restrizione imposte dal paese di destinazione del viaggio per l’ingresso nel suo territorio.

La massima
Primo caso:
 I signori Alma Perkovic e Stefan Veljko acquistano un pacchetto viaggio per l’ Egitto

con contratto dd.18 settembre 2001 al prezzo di € 2.457,96, presso Buon Viaggio s.p.a. e Francorosso International.

 Francorosso International consegna all’Agenzia Sinfonia Viaggi i documenti di viaggi

dei clienti , compresi due visti per l’espatrio, assicurando l’effettuazione di ogni pratica burocratica necessaria per il buon adempimento del viaggio. Nonostante ciò, arrivati all’aeroporto di Villafranca, nel momento del controllo dei documenti, i signori vengono informati che il visto per l’espatrio del signor Veljko, cittadino croato, non era idoneo causandone quindi l’impossibilità di partire.

 I clienti quindi con atti di citazione ritualmente notificati convenivano in giudizio con

Sinfonia Viaggi s.p.a. e Francorosso International, chiedendone la condanna alla restituzione dell’intero importo, contestando la pretesa attorea deducendo che nessun inadempimento poteva essere loro addebitato.

Secondo caso:

La massima

 I signori Sonia Andreotti e Fassih Mohammend stipulano un contratto, presso la

s.r.l. Neve Sole, di compravendita di un pacchetto turistico, di categoria c.d. last minute, avente per oggetto un viaggio a Sharm el Sheikh al costo complessivo di L. 1.942.00, contestualmente versate. Al momento dell’imbarco all’aeroporto di Verona, i sign. apprendono dell’esigenza, Fassih Mohammed, cittadino marocchino, si munisse di apposito visto per recarsi in Egitto, causando così l’annullamento della vacanza. danno subito per il comportamento omissivo tenuta da s.r.l. Neve Sole in sede di conclusione del contratto nell’inadempimento dell’obbligo di corretta informazione nei confronti del cliente.

 Viene richiesta quindi dagli attori la restituzione della somma e il risarcimento del

 Dal suo conto s.r.l. Sole Neve ha contestato l’assunto degli attori, escludendo ogni

responsabilità in ordine dell’accaduto, sia contestando la versione fornita dagli attori e soprattutto, sulla base della non violazione dell’art.8 D.Lgs, dato che l’obbligo di informazione in materia di passaporto e visto è espressamente prescritto a carico del venditore del viaggio nei confronti dei cittadini di uno Stato Membro dell’Unione Europea, qualità non rivestita dal signor Fassih Mohammed.

Primo caso:

Il fatto

I signori Alma Perkovic e Stefan Veljko acquistano un pacchetto di viaggio in Egitto e vengono forniti dall’agenzia i documenti di viaggio necessari alla partenza. I signori non possono partire poiché il signor Veljko,cittadino croato, sprovvisto del visto idoneo per l’Egitto. 6/12/2001 -18/12/2001 - Sinfonia viaggi provvede a rimborsare parzialmente gli attori inviando loro due assegni, il primo di L. 1.099.720 e il secondo di L. 100.000 , che sono stati restituiti al mittente. Citano in giudizio dinanzi al giudice di Pace, Sinfonia Viaggi s.r.l, Buon viaggio S.p.a e Francorosso International 10/12/2002 - Giudice di pace di Trieste a favore della condanna Sinfonia Viaggi s.r.l, Buon viaggio S.p.a e Francorosso International, i quali sono tenuti a rispondere del danno preteso dagli attori del prezzo di L. 5.859.000, poiché l’art. 3, comma 1, 31 maggio 1995, n.218 prevede che la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia.

Secondo caso:

Il fatto

I signori Andreotti Sonia e Fassih Mohammed acquistano dall’agenzia Sole neve s.r.l un pacchetto turistico last minute con destinazione Egitto dal 2 al 8 luglio 2003

I signori non possono partire poiché il signor Mohammed, cittadino marocchino è sprovvisto del visto idoneo per l’Egitto.

3/10/2003 - I signori citano dinanzi a Giudice di Pace la s.r.l Sole Neve per mancata restituzione della somma versata per il viaggio.

11/12/2002 – Il giudice di pace di Trento respinge la richiesta di risarcimento in quanto, secondo l’art. 8, D.Lgs n. 111/1995, l’agenzia di viaggi nel caso di vendita di un pacchetto tutto compreso ad un cittadino extra-europeo, non è tenuta espressamente all’obbligo di informazione sulle condizioni in tema di passaporto e visto.

Motivazione del giudice
Primo caso
 La Sinfonia Viaggi s.r.l. era al corrente

Secondo caso
 All’atto della stipula del contratto

che uno dei due viaggiatori era croato e la Francorosso international ne era stata informata.

alla cliente era stato detto di informarsi di quali documenti avesse bsogno il compagno di viaggio di origini marocchine. al corrente dell’esigenza per lui di procurarsi apposito visto.

 E’ evidente che nella filiera della

commercializzazione del pacchetto viaggio qualcuno ha peccato di negligenza.

 L’interessata aveva risposto di essere

 Tra gli obblighi di diligenza e buona

 L’agenzia, pur non essendo obbligata

fede nell’esecuzione del contratto rientra quello di informare i clienti rientra quello di informare i CL dell’esistenza di restrizioni imposte per l’ingresso nel paese di destinazione.

ad essere informata in materia di passaporto e visto nei confronti di un cittadino di uno stato non membro della U.E.,si è comunque preoccupata di informare i CL del problema del visto, quindi non ha omesso le informazioni necessarie.

Conclusioni in appello
Primo caso:
Condanna Buon Viaggio s.p.a., Sinfonia Viaggi s.r.l. e Francorosso International s.p.a – in solido – al pagamento in favore di Alma Perkovic e Stefan Veljko, ciascuni per la sua quota, della complessiva somma di € 2457,56 maggiorata di interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo.

Secondo caso:
Non sono presenti gli estremi per la configurabilità di una responsabilità dell’agenzia, nè ex art. 8, DLgs. N. 111/95, in merito all’informazione sulle condizioni di viaggio in tema di passaporto e visto, considerando inapplicabile il decreto al cittadino extracomunitario, né di tipo precontrattuale ex art. 1337 c.c.